Art. 31

Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

In vigore dal 11 dic 2013
Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile 1.   Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi. Tale contesto può comprendere: a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari; b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo. 2.   Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione. 3.   Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adopera per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. 4.   I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP. 5.   I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo. 6.   L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi. Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre: a) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca; b) una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5. 7.   L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile. 8.   Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione. 9.   L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione. Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione. 10.   La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.
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