Art. 29
Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca
In vigore dal 11 dic 2013
Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca
1. L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all', in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera c). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.
3. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.
4. L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.
Storico versioni
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