Art. 27
Ricerca e consulenza scientifica
In vigore dal 11 dic 2013
Ricerca e consulenza scientifica
1. Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.
2. Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.
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