Art. 28
Obiettivi
In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi
1. Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli .
2. In particolare, l'Unione:
a)
sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;
b)
migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;
c)
contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;
d)
assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;
e)
promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
f)
promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
3. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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