Art. 17
Lingua
In vigore dal 20 nov 2013
Lingua
1. Il piano di riciclaggio della nave di cui all’ è elaborato in una lingua accettata dallo Stato che autorizza l’impianto di riciclaggio delle navi. Se la lingua utilizzata non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, il piano di riciclaggio della nave è tradotto in una di queste lingue, salvo nel caso in cui l’amministrazione non lo consideri superfluo.
2. Il certificato di inventario e il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciati conformemente all’ sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’amministrazione che li ha rilasciati. Qualora la lingua utilizzata non sia l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo comprende una traduzione in una di tali lingue.
Storico versioni
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