Art. 16

Istituzione e aggiornamento dell’elenco europeo

In vigore dal 20 nov 2013
Istituzione e aggiornamento dell’elenco europeo 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che: a) sono situati nell’Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3; b) sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’. 2.   L’elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione entro il 31 dicembre 2016. Esso è diviso in due sottoelenchi che indicano gli impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro e gli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo. L’elenco europeo comprende tutte le seguenti informazioni sull’impianto di riciclaggio delle navi: a) il metodo di riciclaggio; b) il tipo e le dimensioni delle navi che possono essere riciclate; c) eventuali restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi; d) dettagli sulla procedura esplicita o tacita di cui all’, paragrafo 3, per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente; e) il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi. 3.   L’elenco europeo indica la data di scadenza dell’inserimento dell’impianto di riciclaggio delle navi. Un inserimento è valido per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per aggiornare regolarmente l’elenco europeo per: a) inserire nell’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora: i) sia stato autorizzato conformemente all’; o ii) il suo inserimento nell’elenco europeo sia deciso conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo; b) eliminare dall’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora: i) l’impianto di riciclaggio delle navi non sia più conforme ai requisiti di cui all’; o ii) gli elementi di prova aggiornati non siano forniti almeno tre mesi prima della scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 5.   Per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo, la Commissione agisce conformemente ai principi sanciti dai trattati e agli obblighi internazionali dell’Unione. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni che possono essere utili ai fini dell’aggiornamento dell’elenco europeo. La Commissione trasmette tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.
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