Art. 14
Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
In vigore dal 20 nov 2013
Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
1. Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’ a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.
2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati conformemente al paragrafo 1.
3. L’elenco di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.
4. Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non soddisfi più i requisiti stabiliti all’, lo Stato membro in cui è situato tale impianto di riciclaggio delle navi sospende o revoca l’autorizzazione ad esso concessa o chiede all’impresa di riciclaggio delle navi interessata di intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio la Commissione.
5. Se un impianto di riciclaggio delle navi è stato autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
Storico versioni
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