Art. 12
Requisiti per le navi battenti bandiera di un paese terzo
In vigore dal 20 nov 2013
Requisiti per le navi battenti bandiera di un paese terzo
1. Alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro tengono a bordo un inventario dei materiali pericolosi conforme all’, paragrafo 2.
Fatto salvo il primo comma, l’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.
2. L’installazione dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, è vietata o limitata come indicato nell’allegato I.
L’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatte salve le esenzioni e le disposizioni transitorie applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale.
3. L’inventario dei materiali pericolosi è specifico per ciascuna nave, è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e serve a precisare che la nave è conforme al paragrafo 2 del presente articolo. All’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I. Un piano che illustra i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l’inventario dei materiali pericolosi è predisposto dalle navi battenti bandiera di un paese terzo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.
4. L’inventario dei materiali pericolosi è opportunamente mantenuto e aggiornato durante l’intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all’allegato II e le pertinenti modifiche sostanziali della struttura e delle attrezzature della nave, tenendo conto delle esenzioni e delle disposizioni transitorie applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale.
5. Una nave battente bandiera di un paese terzo può essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti autorità di tale Stato membro copia della dichiarazione di conformità conformemente ai paragrafi 6 e 7, unitamente al certificato di inventario dei materiali pericolosi, a seconda dei casi e su richiesta di dette autorità. Lo Stato membro che intraprende una siffatta azione informa senza indugio le competenti autorità del paese terzo di cui la nave interessata batte bandiera. Il mancato aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi non costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma qualsiasi incoerenza nell’inventario dei materiali pericolosi è riferita alle competenti autorità del paese terzo di cui tale nave batte bandiera.
6. La dichiarazione di conformità è rilasciata previa verifica dell’inventario dei materiali pericolosi da parte delle competenti autorità del paese terzo di cui la nave batte bandiera o organismo da esse autorizzato, conformemente ai requisiti nazionali. La dichiarazione di conformità può essere elaborata sul modello dell’appendice 3 della convenzione di Hong Kong.
7. La dichiarazione di conformità e l’inventario dei materiali pericolosi sono redatti in una delle lingue ufficiali delle competenti autorità del paese terzo di cui la nave batte bandiera e, qualora la lingua usata non sia l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo include una traduzione in una di tali lingue.
8. Alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che presentano domanda di immatricolazione sotto la bandiera di uno Stato membro assicurano che un inventario dei materiali pericolosi, come previsto all’, paragrafo 2, sia tenuto a bordo o messo a punto entro sei mesi dall’immatricolazione sotto la bandiera di tale Stato membro o, se precedente, durante eventuali ispezioni successive a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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