Art. 8
Controlli
In vigore dal 20 nov 2013
Controlli
1. I controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un organismo riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.
2. Qualora un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali organismi riconosciuti a:
—
esigere che una nave oggetto dei loro controlli si conformi al presente regolamento, e
—
effettuare controlli a richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro.
3. Le navi sono oggetto dei seguenti controlli:
a)
un controllo iniziale;
b)
un controllo di rinnovo;
c)
un controllo addizionale;
d)
un controllo finale.
4. Il controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il controllo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
5. Il controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
6. Il controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati, degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in modo che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo necessità.
7. Il controllo finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e prima dell’inizio del riciclaggio della nave.
Tale controllo verifica che:
a)
l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’;
b)
il piano di riciclaggio della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’;
c)
l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.
8. Per le navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il controllo finale possono essere effettuati contemporaneamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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