Art. 6

Requisiti generali per gli armatori

In vigore dal 20 nov 2013
Requisiti generali per gli armatori 1.   Quando preparano l’invio di una nave al riciclaggio, gli armatori: a) forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi tutte le informazioni relative alla nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all’; b) notificano per iscritto all’amministrazione competente, entro un termine che deve essere stabilito da tale amministrazione, l’intenzione di riciclare la nave in uno o più impianti specifici di riciclaggio delle navi. La notifica comprende come minimo: i) l’inventario dei materiali pericolosi; e ii) tutte le informazioni relative alla nave fornite a norma della lettera a). 2.   Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate: a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo; b) nel periodo che precede l’ingresso della nave nell’impianto di riciclaggio, operino in modo da ridurre al minimo i quantitativi di residui di carico, oli combustibili restanti e rifiuti generati che restano a bordo; c) detengano un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato prima che inizi il riciclaggio della nave e previa ricezione del piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’, paragrafo 3. 3.   Gli armatori assicurano che le navi cisterna giungano all’impianto di riciclaggio delle navi con cisterne di carico e sale pompe in condizioni che ne permettano la certificazione come sicure per i lavori a caldo. 4.   Gli armatori forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all’. 5.   Gli armatori sono responsabili della nave e adottano disposizioni affinché tale nave continui a conformarsi ai requisiti dell’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera fino a quando l’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi accetta di assumersi la responsabilità della nave. L’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi può rifiutare di accettare la nave per il riciclaggio se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche della struttura e delle attrezzature della nave. In tal caso, l’armatore conserva la responsabilità della nave e ne informa senza indugio l’amministrazione.
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Requisiti generali per gli armatori (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/1257) — Testo vigente | Portale Normativo