Art. 9

Rilascio e convalida dei certificati

In vigore dal 20 nov 2013
Rilascio e convalida dei certificati 1.   A seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo iniziale o di rinnovo, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di inventario. Tale certificato è completato con la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi di cui all’, paragrafo 5, lettera a). Quando il controllo iniziale e il controllo finale sono effettuati contemporaneamente come previsto all’, paragrafo 8, è rilasciato solo il certificato di idoneità al riciclaggio di cui al paragrafo 9 del presente articolo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di inventario al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 3 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’ del presente regolamento. 2.   Un certificato di inventario è convalidato, su richiesta dell’armatore, dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato a seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo addizionale effettuato conformemente all’, paragrafo 6. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia o convalida, a seconda dei casi, un certificato di inventario, se il controllo di rinnovo è espletato con esito positivo: a) nel periodo di tre mesi precedente la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente; b) dopo la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente; c) più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo. 4.   Qualora un controllo di rinnovo sia stato espletato con esito positivo e un nuovo certificato di inventario non possa essere rilasciato o tenuto a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato convalida il certificato esistente e tale certificato è accettato come valido per un ulteriore periodo non superiore a cinque mesi dalla data di scadenza. 5.   Qualora un certificato di inventario sia rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato può prorogare la validità del certificato esistente per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni. 6.   In circostanze speciali determinate dall’amministrazione, non è necessario che un nuovo certificato di inventario decorra dalla data di scadenza del certificato esistente come richiesto dal paragrafo 3, lettere a) e b) e dai paragrafi 7 e 8. In tali circostanze, il nuovo certificato è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo. 7.   Qualora una nave non si trovi nel porto o ancoraggio in cui deve essere sottoposta a controllo alla scadenza del certificato di inventario, l’amministrazione può, qualora ciò appaia opportuno, prorogare la validità del certificato di inventario per un periodo non superiore a tre mesi per consentire alla nave di portare a termine il viaggio fino al porto in cui deve essere svolto il controllo. Qualunque proroga di tale tipo concessa è subordinata all’espletamento del controllo nel porto in questione prima della partenza della nave. Una nave cui è concessa una proroga, al suo arrivo nel porto in cui deve essere sottoposta a controllo, non è autorizzata in virtù di tale proroga a lasciare il porto senza aver ricevuto un nuovo certificato. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 8.   Un certificato di inventario rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e non prorogato alle condizioni di cui al paragrafo 7 può essere prorogato dall’amministrazione per un periodo di grazia della durata massima di un mese dalla sua scadenza. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 9.   Dopo aver espletato, con esito positivo, un controllo finale conformemente all’, paragrafo 7, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio. Tale certificato è completato dall’inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di idoneità al riciclaggio al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 4 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’ del presente regolamento. Un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a seguito di un controllo finale conformemente al primo comma del presente paragrafo è accettato dagli altri Stati membri e da questi considerato altrettanto valido, ai fini del presente regolamento, di un certificato di idoneità al riciclaggio da essi rilasciato.
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