Art. 5

Inventario dei materiali pericolosi

In vigore dal 20 nov 2013
Inventario dei materiali pericolosi 1.   Ogni nuova nave tiene a bordo un inventario dei materiali pericolosi, che individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all’allegato II, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi approssimativi. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b), le navi esistenti si conformano per quanto possibile al paragrafo 1. Nel caso di navi destinate al riciclaggio, esse si conformano per quanto possibile al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») di cui all’, paragrafo 2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b), all’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I. 3.   L’inventario dei materiali pericolosi: a) è specifico per ciascuna nave; b) prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi conformemente all’; c) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO; d) è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato. 4.   Oltre al paragrafo 3, per le navi esistenti è predisposto un piano che illustri i controlli visivi o a campione eseguiti per elaborare l’inventario dei materiali pericolosi e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO. 5.   L’inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti: a) un elenco dei materiali pericolosi di cui agli allegati I e II, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, con indicazione della loro ubicazione e dei quantitativi approssimativi (parte I); b) un elenco dei rifiuti generati dall’attività presenti a bordo della nave (parte II); c) un elenco delle scorte presenti a bordo della nave (parte III). 6.   La parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è opportunamente mantenuta e aggiornata durante l’intera vita operativa della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all’allegato II e le pertinenti modifiche della struttura e delle attrezzature della nave. 7.   Prima del riciclaggio e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, l’inventario dei materiali pericolosi include, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall’attività e la parte III per le scorte ed è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo all’aggiornamento dell’elenco delle voci per l’inventario dei materiali pericolosi negli allegati I e II al fine di garantire che l’elenco comprenda quanto meno le sostanze elencate nelle appendici 1 e 2 della convenzione di Hong Kong. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza da aggiungere o rimuovere dagli allegati I o II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1257:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inventario dei materiali pericolosi (Art. 5 Regolamento (UE) 2013/1257) — Testo vigente | Portale Normativo