Art. 11

Controllo da parte dello Stato di approdo

In vigore dal 20 nov 2013
Controllo da parte dello Stato di approdo 1.   Gli Stati membri applicano alle navi disposizioni in materia di controllo conformemente al loro diritto nazionale, tenendo conto della direttiva 2009/16/CE. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, qualsiasi ispezione di questo tipo si limita a controllare la presenza a bordo di un certificato di inventario o di un certificato di idoneità al riciclaggio che, se valido, è ritenuto sufficiente per la convalida dell’ispezione. 2.   Un’ispezione dettagliata può essere effettuata dalla pertinente autorità incaricata nello Stato di approdo delle attività di controllo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, se una nave non è in possesso di un certificato valido o se sussistono fondati motivi per ritenere che: a) la condizione della nave o delle sue attrezzature non corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche riportate in tale certificato, alla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi, o a entrambi; o b) a bordo della nave non si applicano procedure per il mantenimento della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi. 3.   Una nave può essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti autorità di tale Stato membro copia del certificato di inventario o del certificato di idoneità al riciclaggio, a seconda dei casi, e su richiesta di tali autorità, fatto salvo l’. Lo Stato membro che intraprende una siffatta azione informa senza indugio l’amministrazione interessata. Il mancato aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi non costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma qualsiasi incoerenza nell’inventario dei materiali pericolosi è riferita all’amministrazione interessata ed è corretta entro l’ispezione successiva. 4.   L’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.
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