Art. 15
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
In vigore dal 20 nov 2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
1. Un’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo e che intenda riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro presenta una richiesta alla Commissione di inserire tale impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è corredata dei documenti giustificativi attestanti che l’impianto di riciclaggio delle navi in questione soddisfa i requisiti di cui all’ per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell’elenco europeo conformemente all’.
In particolare, l’impresa di riciclaggio delle navi:
a)
indica gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e, ove pertinente, gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti a tutte le sue imprese appaltanti e subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi, e specificare tutte le informazioni di cui all’, paragrafo 2;
b)
indica se il piano di riciclaggio della nave sarà approvato dall’autorità competente mediante procedura tacita o esplicita, specificando il periodo di riesame relativo all’approvazione tacita, conformemente ai requisiti nazionali, ove applicabile;
c)
conferma che accetterà per il riciclaggio unicamente una nave battente bandiera di uno Stato membro conformemente al presente regolamento;
d)
dimostra che l’impianto di riciclaggio delle navi è in grado di definire, mantenere e controllare le condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo durante l’intero processo di riciclaggio della nave;
e)
allega una mappa con la delimitazione dell’impianto di riciclaggio delle navi e la localizzazione delle operazioni di riciclaggio delle navi al suo interno;
f)
per ogni materiale pericoloso di cui all’allegato I e per gli altri materiali pericolosi che potrebbero essere presenti nella struttura della nave, precisa:
i)
se l’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato a rimuovere i materiali pericolosi. Qualora sia autorizzato, il pertinente personale autorizzato a procedere alla rimozione è identificato ed è fornita la prova della sua competenza;
ii)
quale processo di gestione dei rifiuti sarà applicato all’interno o all’esterno dell’impianto di riciclaggio delle navi, come incenerimento, smaltimento in discarica o un altro metodo di trattamento dei rifiuti, il nome e l’indirizzo del centro di trattamento dei rifiuti, se diverso da quello dell’impianto di riciclaggio delle navi, e deve provare che il processo utilizzato sarà attuato senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l’ambiente;
g)
conferma che l’impresa ha adottato un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
h)
fornisce le informazioni necessarie per identificare l’impianto di riciclaggio delle navi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare il formato delle informazioni richieste per identificare l’impianto di riciclaggio delle navi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
4. Per essere inserito nell’elenco europeo, la conformità degli impianti di riciclaggio delle navi situati nei paesi terzi ai requisiti di cui all’ è certificata a seguito di un’ispezione del sito da parte di un verificatore indipendente con adeguate qualifiche. La certificazione è trasmessa alla Commissione dall’impresa di riciclaggio delle navi al momento della presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo e successivamente ogni cinque anni, al momento del rinnovo dell’inserimento nell’elenco europeo. L’inserimento iniziale nell’elenco e il relativo rinnovo sono integrati da un riesame intermedio volto a confermare la conformità ai requisiti di cui all’.
Presentando una richiesta di inserimento nell’elenco europeo, le imprese di riciclaggio delle navi accettano eventuali ispezioni del sito dell’impianto di riciclaggio delle navi effettuate, prima o dopo il loro inserimento nell’elenco europeo, dalla Commissione o da agenti che agiscono per suo conto, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’. Il verificatore indipendente, la Commissione o gli agenti che agiscono per suo conto cooperano con le competenti autorità del paese terzo in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi ai fini dell’effettuazione di tali ispezioni del sito.
La Commissione può predisporre note tecniche orientative allo scopo di agevolare la certificazione.
5. Ai fini dell’, si può assumere che l’operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti in questione sia effettuata secondo modalità compatibili con l’ambiente soltanto a condizione che l’impresa di riciclaggio delle navi possa dimostrare che il centro di gestione dei rifiuti che riceve i rifiuti opererà conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell’Unione.
6. L’impresa di riciclaggio delle navi fornisce senza indugio elementi di prova aggiornati, in caso di eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite alla Commissione e, in ogni caso, tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo quinquennale di inserimento nell’elenco europeo, dichiara che:
a)
gli elementi di prova che ha fornito sono completi e aggiornati;
b)
l’impianto di riciclaggio delle navi resta e resterà conforme ai requisiti di cui all’.
Storico versioni
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