Art. 18
Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni
In vigore dal 20 nov 2013
Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti e le amministrazioni responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali informazioni.
2. La Commissione pubblica sul suo sito web gli elenchi delle autorità competenti e delle amministrazioni designate ed aggiorna tali elenchi, ove opportuno.
Storico versioni
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