Art. 18

Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni

In vigore dal 20 nov 2013
Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti e le amministrazioni responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali informazioni. 2.   La Commissione pubblica sul suo sito web gli elenchi delle autorità competenti e delle amministrazioni designate ed aggiorna tali elenchi, ove opportuno.
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