Art. 19

Designazione delle persone di contatto

In vigore dal 20 nov 2013
Designazione delle persone di contatto 1.   Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno una o più persone di contatto incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridiche che desiderano informazioni. La persona di contatto della Commissione trasmette alle persone di contatto degli Stati membri eventuali quesiti ricevuti che interessano questi ultimi e viceversa. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’avvenuta designazione delle persone di contatto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali informazioni. 3.   La Commissione pubblica sul suo sito web gli elenchi delle persone di contatto designate ed aggiorna tali elenchi, ove opportuno.
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