Art. 21

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 20 nov 2013
Relazioni degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione contenente: a) un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, quali risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio; b) un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento; c) informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro. 2.   Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione elettronica contempla il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del primo periodo regolare di riferimento di tre anni specificato all’ della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (14), che cade dopo la data di inizio del primo periodo di riferimento. La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri. 3.   La Commissione inserisce tali informazioni in una banca dati elettronica permanentemente accessibile al pubblico.
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