Art. 22

Esecuzione negli Stati membri

In vigore dal 20 nov 2013
Esecuzione negli Stati membri 1.   Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri collaborano, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili elusioni e violazioni del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri designano tra i membri del loro personale in servizio permanente i funzionari cui sono affidati i compiti di collaborazione di cui al paragrafo 2. Tali informazioni sono inviate alla Commissione, che trasmette un elenco ricapitolativo ai funzionari interessati. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni del diritto nazionale relative all’esecuzione del presente regolamento e le sanzioni applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1257:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo