Art. 492

Comunicazione dei fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione dei fondi propri 1.   Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021. 2.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'. 3.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri: a) la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479; b) gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4; c) l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente all'; d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2. 4.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell', paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 492 Regolamento (UE) 2013/575 — Comunicazione dei fondi propri | Portale Normativo