Art. 465

Requisiti in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti in materia di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: a) un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %; b) un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %. 2.   Le autorità competentideterminano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1 che gli enti soddisfano o superano.
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Art. 465 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti in materia di fondi propri | Portale Normativo