Art. 465 · Requisiti in materia di fondi propri

Art. 465

Requisiti in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti in materia di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: a) un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %; b) un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %. 2.   Le autorità competentideterminano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1 che gli enti soddisfano o superano.
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