Art. 465
Requisiti in materia di fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri
1. In deroga all', paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti in materia di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
a)
un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %;
b)
un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %.
2. Le autorità competentideterminano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1 che gli enti soddisfano o superano.
Storico versioni
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