Art. 492
Comunicazione dei fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione dei fondi propri
1. Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
2. Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'.
3. Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:
a)
la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;
b)
gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;
c)
l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente all';
d)
la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.
4. Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell', paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-492