Art. 491
Scadenza effettiva
In vigore dal 26 giu 2013
Scadenza effettiva
Ai fini degli la scadenza effettiva è determinata come segue:
a)
per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
c)
per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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