Art. 490
Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso
In vigore dal 26 giu 2013
Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso
1. In deroga agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all', paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Gli elementi sono considerati strumenti di capitale di classe 2, purché:
a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c)
le condizioni stabilite all' siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
3. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell', paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di capitale di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all' sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
4. Gli elementi non sono considerati come elementi di capitale di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
5. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all', paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
6. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all', paragrafo 5, se:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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