Art. 489
Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
1. In deroga agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all', paragrafo 4, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Gli strumenti sono considerati strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c)
le condizioni stabilite all' sono soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
3. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all', paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 senza limite, purché:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all' siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
4. Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell', paragrafo 4, a decorrere da 1o gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
5. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all', paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
6. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all', paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all' non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Storico versioni
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