Art. 478
Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
In vigore dal 26 giu 2013
Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
1. La percentuale applicabile ai fini dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, lettere a) e c), dell', lettera a), e dell', lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;
b)
da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c)
da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d)
da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
2. In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del … la percentuale applicabile ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 2o gennaio 2015
b)
da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2015 al 2o gennaio 2016
c)
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 2o gennaio 2016 al 2o gennaio 2017;
d)
da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2017 al 2o gennaio 2018;
e)
da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2018 al 2o gennaio 2019
f)
da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2019 al 2o gennaio 2020
g)
da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2020 al 2o gennaio 2021;
h)
da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2021 al 2o gennaio 2022;
i)
da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2022 al 2o gennaio 2023;
j)
da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2023 al 2o gennaio 2024.
3. Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti detrazioni:
a)
le detrazioni singole prescritte ai sensi dell', paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
b)
l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera i), che deve essere detratto ai sensi dell';
c)
ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell', lettere da b) a d);
d)
ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell', lettere da b) a d).
Storico versioni
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