Art. 480

Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c) da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e d) da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.
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Art. 480 Regolamento (UE) 2013/575 — Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati | Portale Normativo