Art. 478 · Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Art. 478

Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 1.   La percentuale applicabile ai fini dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, lettere a) e c), dell', lettera a), e dell', lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014; b) da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; c) da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 2.   In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del … la percentuale applicabile ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 2o gennaio 2015 b) da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2015 al 2o gennaio 2016 c) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 2o gennaio 2016 al 2o gennaio 2017; d) da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2017 al 2o gennaio 2018; e) da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2018 al 2o gennaio 2019 f) da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2019 al 2o gennaio 2020 g) da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2020 al 2o gennaio 2021; h) da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2021 al 2o gennaio 2022; i) da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2022 al 2o gennaio 2023; j) da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2023 al 2o gennaio 2024. 3.   Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti detrazioni: a) le detrazioni singole prescritte ai sensi dell', paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera i), che deve essere detratto ai sensi dell'; c) ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell', lettere da b) a d); d) ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell', lettere da b) a d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-478