Art. 477
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2
1. In deroga all', nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all', lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettera a):
a)
i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 2;
b)
i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettera b):
a)
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell', lettera c);
b)
qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell', lettera d).
4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettere c) e d):
a)
l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all', lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
b)
l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere detratte conformemente all', lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Storico versioni
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