Art. 477 · Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

Art. 477

Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2 1.   In deroga all', nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all', lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo. 2.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettera a): a) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 2; b) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 3.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettera b): a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell', lettera c); b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell', lettera d). 4.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all', lettere c) e d): a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all', lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2; b) l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere detratte conformemente all', lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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