Art. 388

Esclusione dall'ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Esclusione dall'ambito di applicazione La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-388

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 388 Regolamento (UE) 2013/575 — Esclusione dall'ambito di applicazione | Portale Normativo