Art. 390

Determinazione del valore dell'esposizione

In vigore dal 26 giu 2013
Determinazione del valore dell'esposizione 1.   Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte tre, titolo II, capo 6. 2.   Gli enti che hanno l'autorizzazione a usare il metodo dei modelli interni conformemente all' possono usare tale metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni con regolamento a lungo termine. 3.   Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, , nonché alla parte tre, titolo V e, se del caso, alla parte tre, titolo IV, capo 5, calcolano le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sommando gli elementi seguenti: a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2; b) in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta; c) le esposizioni dovute a operazioni, accordi e contratti di cui all' e agli articoli da 378 a 380 con il cliente in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse. Ai fini della lettera b), l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'. Ai fini della lettera b), gli enti istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione. Ai fini della lettera c), la parte tre, titolo II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'. 4.   Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio. 5.   Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo. 6.   Le esposizioni non comprendono: a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi; e) le esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli . 7.   Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all', lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva. 8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7; b) a quali condizioni la struttura dell'operazione di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 390 Regolamento (UE) 2013/575 — Determinazione del valore dell'esposizione | Portale Normativo