Art. 386
Coperture ammissibili
In vigore dal 26 giu 2013
Coperture ammissibili
1. Le coperture sono "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:
a)
credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;
b)
index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta, in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente, nel valore a rischio.
Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.
Per tutte le controparti per cui è stata utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è disponibile un differenziale.
Se, a giudizio dell'autorità competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50 % dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio.
La sovracopertura delle esposizioni con credit default swap single-name nel quadro del metodo esposto all' non è consentita.
2. Un ente non riflette altri tipi di copertura del rischio di controparte nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. In particolare, i credit default swaps in tranche o del tipo nth-to-default e le credit linked note non sono coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.
3. Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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