Art. 383

Metodo avanzato

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo avanzato 1.   L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito conformemente all', paragrafo 1, lettera d), per tutte le operazioni per cui ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione associata al rischio di controparte conformemente all', determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili conformemente all'. L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99 % nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato. I requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito: dove: ti = il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0; tT = la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte; si = il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte; LGDMKT = la LGD della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte. Il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di default implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e ti; EEi = l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, dove le esposizioni dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun insieme di attività soggette a compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 3 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione; Di = il fattore di sconto privo di rischio di default al tempo ti, dove D0 =1. 2.   Nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso): a) se il modello è basato su una rivalutazione piena, la formula di cui al paragrafo 1 è applicata direttamente; b) se il modello è basato sulle sensibilità a spread creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale ("CS01 regolamentare") sulla seguente formula: Per la categoria di tempo finale i=T, la formula corrispondente è: c) se il modello utilizza sensibilità a spread creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula: d) se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni degli spread creditizi (fattore gamma degli spread), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1. 3.   L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni: a) ipotizza un profilo EE costante; b) pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all', paragrafo 1, lettera b), per una scadenza pari al valore maggiore tra: i) la metà della scadenza più lunga all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione; ii) la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione. 4.   L'ente che conformemente all' ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare l'IMM per calcolare i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività, ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per portafogli minori, e che ha l'autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli strumenti di debito a norma dell', paragrafo 1, lettera d), può, previa autorizzazione delle autorità competenti, calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo se l'ente utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per un numero limitato di portafogli minori. Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni: a) ipotizza un profilo EE costante; b) pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra: i) la metà della scadenza più lunga all'interno dell’insieme di attività soggette acompensazione; ii) la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione. 5.   Un ente determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all', paragrafo 1, e agli come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress calcolata come segue: a) per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa, di cui all', paragrafo 2, primo comma; b) per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all', paragrafo 2, secondo comma. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione; c) a questi calcoli si applicherà il moltiplicatore per tre utilizzato per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sul valore a rischio e sul valore a rischio sottoposto a condizioni di stress conformemente all', paragrafo 1. L'ABE controlla la coerenza della discrezionalità nella vigilanza esercitata per applicare un moltiplicatore superiore al moltiplicatore per tre ai dati del valore a rischio e del valore a rischio sottoposto a condizioni di stress per il requisito relativo al CVA. Le autorità competenti che applicano un moltiplicatore superiore a tre forniscono una motivazione scritta all'ABE; d) il calcolo è effettuato almeno su base mensile e l'EE usata è calcolata con la stessa frequenza. Se ai fini del calcolo previsto all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), si usa una frequenza inferiore ad una frequenza giornaliera, gli enti considerano la media su tre mesi. 6.   Per le esposizioni verso una controparte, per le quali il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito non produce una variabile proxy del differenziale appropriata riguardo ai criteri del rating, del settore e della regione della controparte, l'ente utilizza il metodo di cui all' per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata: a) come deve essere determinata una variabile proxy del differenziale mediante il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito al fine di individuare l'si e l'LGDMKT di cui al paragrafo 1; b) il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 383 Regolamento (UE) 2013/575 — Metodo avanzato | Portale Normativo