Art. 388 · Esclusione dall'ambito di applicazione

Art. 388

Esclusione dall'ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Esclusione dall'ambito di applicazione La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.
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