Art. 388
Esclusione dall'ambito di applicazione
In vigore dal 26 giu 2013
Esclusione dall'ambito di applicazione
La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1.
La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.
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