Art. 40
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 12 giu 2013
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione:
a)
dell’, dell’, paragrafo 7, e dell’, paragrafo 3, i quali si applicano a decorrere dal 19 luglio 2013;
b)
dell’, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e dell’, i quali si applicano dalla data in cui è istituita la banca dati centrale di cui all’. La Commissione rende pubblica tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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