Art. 33

Disposizioni sulla protezione dei dati

In vigore dal 12 giu 2013
Disposizioni sulla protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. 2.   Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’ di tale direttiva. 3.   Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti devono essere accurati e aggiornati. 4.   Ciascuna autorità doganale che ha inserito dati personali nella banca dati centrale è responsabile del trattamento di tali dati. 5.   L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE. 6.   Tutte le richieste per l’esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali, che provvedono al loro trattamento. Se l’interessato ha trasmesso una richiesta per l’esercizio di tale diritto alla Commissione, questa la trasmette alle autorità doganali interessate. 7.   I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la pertinente decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. 8.   Se il destinatario della decisione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo23, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 9, e ha notificato alle autorità doganali l’avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
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