Art. 39
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 giu 2013
Disposizioni transitorie
Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire, e non devono essere prorogate.
Storico versioni
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