Art. 39 · Disposizioni transitorie

Art. 39

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 giu 2013
Disposizioni transitorie Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire, e non devono essere prorogate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:608:oj#art-39