Art. 8
Presentazione di un reclamo
In vigore dal 21 mag 2013
Presentazione di un reclamo
1. Per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico. Il modulo di reclamo è di agevole impiego e facilmente accessibile sulla piattaforma ODR.
2. Le informazioni presentate dal consumatore devono essere sufficienti per determinare l’organismo ADR competente. Tali informazioni sono elencate nell’allegato del presente regolamento. La parte ricorrente può accludere documenti a sostegno del reclamo.
3. Per tener conto dei criteri secondo cui gli organismi ADR, che sono inseriti in elenco conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che trattano le controversie oggetto del presente regolamento, definiscono i rispettivi ambiti d’applicazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento, al fine di adeguare le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento.
4. La Commissione definisce le regole concernenti le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
5. Solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti saranno trattati mediante il modulo di reclamo elettronico e i suoi allegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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