Art. 9

Trattamento e trasmissione di un reclamo

In vigore dal 21 mag 2013
Trattamento e trasmissione di un reclamo 1.   Un reclamo presentato alla piattaforma ODR è trattato se tutti i campi necessari del modulo di reclamo elettronico sono compilati. 2.   Ove il modulo di reclamo non sia compilato per intero, la parte ricorrente è informata del fatto che il reclamo non può essere trattato se non vengono fornite le informazioni mancanti. 3.   Su ricevimento di un modulo di reclamo debitamente compilato, la piattaforma ODR trasmette alla parte convenuta, in modo facilmente comprensibile e senza indugi, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione prescelta da detta parte, il reclamo unitamente ai seguenti dati: a) l’informazione che le parti devono trovare un accordo su un organismo ADR in modo da poter inoltrare il reclamo a quest’ultimo e che, se le parti non raggiungono un accordo o se non viene identificato alcun organismo ADR competente, il reclamo non sarà trattato; b) informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR competenti a trattare il reclamo, se indicati nel modulo di reclamo elettronico o identificati dalla piattaforma ODR in base alle informazioni fornite in detto modulo; c) nel caso in cui la parte convenuta sia un professionista, un invito a dichiarare entro dieci giorni di calendario: — se il professionista si impegna o è tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, e — a meno che non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, se il professionista è disposto a ricorrere a uno o più organismi ADR tra quelli di cui alla lettera b); d) nel caso in cui la parte convenuta sia un consumatore e il professionista sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, un invito a trovare un accordo entro dieci giorni di calendario in merito a tale organismo ADR, oppure, nel caso in cui il professionista non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, un invito a scegliere uno o più organismi ADR tra quelli di cui alla lettera b); e) il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto ODR nello Stato membro in cui la parte convenuta è stabilita o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 4.   Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c) o d), inviate dalla parte convenuta, la piattaforma ODR comunica senza indugi e in modo facilmente comprensibile alla parte ricorrente, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione prescelta da tale parte, le seguenti informazioni: a) l’informazione di cui al paragrafo 3, lettera a); b) nel caso in cui la parte ricorrente sia un consumatore, informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR indicati dal professionista a norma del paragrafo 3, lettera c), nonché un invito a trovare un accordo in merito a un organismo ADR entro dieci giorni di calendario; c) nel caso in cui la parte ricorrente sia un professionista e tale professionista non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR indicati dal consumatore a norma del paragrafo 3, lettera d), nonché un invito a trovare un accordo in merito a un organismo ADR entro dieci giorni di calendario; d) il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto ODR nello Stato membro in cui la parte ricorrente è stabilita o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c) contengono una descrizione delle seguenti caratteristiche di ciascun organismo ADR: a) il nome, le informazioni di contatto e l’indirizzo web dell’organismo ADR; b) le tariffe relative alla procedura ADR, se del caso; c) la lingua o le lingue in cui può essere condotta la procedura ADR; d) la durata media della procedura ADR; e) la natura vincolante o non vincolante dell’esito della procedura ADR; f) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE. 6.   La piattaforma ODR trasmette automaticamente e senza indugio il reclamo all’organismo ADR che le parti hanno concordato di utilizzare a norma dei paragrafi 3 e 4. 7.   L’organismo ADR cui è stato trasmesso il reclamo informa senza indugio le parti se accetta o rifiuta di trattare la controversia conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE. L’organismo ADR che ha accettato di trattare la controversia informa altresì le parti in merito alle sue norme procedurali e, se del caso, sui costi della procedura di risoluzione della controversia interessata. 8.   Se le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR entro 30 giorni di calendario dalla presentazione del modulo di reclamo o se l’organismo ADR rifiuta di trattare la controversia, il reclamo non sarà trattato. La parte ricorrente sarà informata della possibilità di contattare un assistente ODR per ottenere informazioni generali su altre forme di ricorso.
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