Art. 10

Risoluzione della controversia

In vigore dal 21 mag 2013
Risoluzione della controversia Un organismo ADR che ha accettato di trattare una controversia conformemente all’ del presente regolamento: a) conclude la procedura ADR entro il termine di cui all’, lettera e), della direttiva 2013/11/UE; b) non impone la presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, a meno che le sue norme procedurali prevedano tale possibilità e le parti siano d’accordo; c) trasmette senza indugio le seguenti informazioni alla piattaforma ODR: i) la data di ricevimento del fascicolo relativo al reclamo; ii) l’oggetto della controversia; iii) la data della conclusione della procedura ADR; iv) l’esito della procedura ADR; d) non è tenuto a condurre la procedura ADR tramite la piattaforma ODR.
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Risoluzione della controversia (Art. 10 Regolamento (UE) 2013/524) — Testo vigente | Portale Normativo