Art. 10
Risoluzione della controversia
In vigore dal 21 mag 2013
Risoluzione della controversia
Un organismo ADR che ha accettato di trattare una controversia conformemente all’ del presente regolamento:
a)
conclude la procedura ADR entro il termine di cui all’, lettera e), della direttiva 2013/11/UE;
b)
non impone la presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, a meno che le sue norme procedurali prevedano tale possibilità e le parti siano d’accordo;
c)
trasmette senza indugio le seguenti informazioni alla piattaforma ODR:
i)
la data di ricevimento del fascicolo relativo al reclamo;
ii)
l’oggetto della controversia;
iii)
la data della conclusione della procedura ADR;
iv)
l’esito della procedura ADR;
d)
non è tenuto a condurre la procedura ADR tramite la piattaforma ODR.
Storico versioni
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