Art. 12

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 21 mag 2013
Trattamento dei dati personali 1.   L’accesso alle informazioni, inclusi i dati personali, relative a una controversia e archiviate nella banca dati di cui all’ è concesso, ai fini di cui all’, unicamente all’organismo ADR cui è stata trasmessa la controversia conformemente all’. L’accesso alle stesse informazioni è concesso anche ai punti di contatto ODR, nella misura necessaria, ai fini di cui all’, paragrafi 2 e 4. 2.   La Commissione può accedere alle informazioni trattate conformemente all’ allo scopo di controllare l’uso e il funzionamento della piattaforma ODR e di redigere le relazioni di cui all’. Essa tratta i dati personali degli utenti della piattaforma ODR nella misura necessaria al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma ODR, anche ai fini di controllo dell’uso della piattaforma ODR da parte degli organismi ADR e dei punti di contatto ODR. 3.   I dati personali riguardanti una controversia sono archiviati nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo il tempo necessario per realizzare i fini per i quali sono stati raccolti e per garantire che le persone interessate siano in grado di accedere ai propri dati personali allo scopo di esercitare i propri diritti. Tali dati sono soppressi automaticamente sei mesi dopo la data di chiusura della controversia trasmessa alla piattaforma ODR conformemente all’, lettera c), punto iii). Detto periodo di detenzione dei dati si applica anche ai dati personali contenuti nelle pratiche nazionali dell’organismo ADR o del punto di contatto ODR che tratta la controversia in questione, a eccezione dei casi in cui le norme procedurali applicate dall’organismo ADR o le disposizioni specifiche della normativa nazionale prevedano un periodo di detenzione dei dati più lungo. 4.   Ogni assistente ODR è considerato responsabile del trattamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento dei dati a norma del presente regolamento, conformemente all’, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate in forza della direttiva 95/46/CE nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR. 5.   Ogni organismo ADR è considerato responsabile del trattamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento dei dati a norma del presente regolamento, conformemente all’, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate a norma della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui è stabilito l’organismo ADR. 6.   In relazione alle sue responsabilità a norma del presente regolamento e al trattamento dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
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