Art. 14

Informazione dei consumatori

In vigore dal 21 mag 2013
Informazione dei consumatori 1.   I professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione, forniscono nei loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai consumatori. I professionisti stabiliti nell’Unione operanti mediante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i propri indirizzi di posta elettronica. 2.   I professionisti stabiliti nell’Unione, che operano mediante contratti di vendita o servizi online, che si sono impegnati o sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, informano i consumatori in merito all’esistenza della piattaforma ODR e alla possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR per risolvere le loro controversie. Essi forniscono un link elettronico alla piattaforma ODR sui loro siti web e, se l’offerta è fatta mediante posta elettronica, nella posta elettronica stessa. Le informazioni sono fornite altresì, se del caso, nelle condizioni generali applicabili ai contratti di vendita e di servizi online. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l’ della direttiva 2013/11/UE e le disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell’Unione, che si applicano in aggiunta al presente articolo. 4.   L’elenco degli organismi ADR di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella piattaforma ODR. 5.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR, i centri della rete dei Centri europei dei consumatori, le autorità competenti definite all’, paragrafo 1, della direttiva 2013/11/UE e, se del caso, gli organismi designati a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE forniscano un link elettronico alla piattaforma ODR. 6.   Gli Stati membri incoraggiano le associazioni dei consumatori e le associazioni di imprese a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR. 7.   Qualora i professionisti siano tenuti a fornire informazioni conformemente ai paragrafi 1 e 2 e alle disposizioni di cui al paragrafo 3, ove possibile forniscono tali informazioni congiuntamente.
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