Art. 7
Rete di punti di contatto ODR
In vigore dal 21 mag 2013
Rete di punti di contatto ODR
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti ODR.
2. I punti di contatto ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma ODR, eseguendo le funzioni seguenti:
a)
se richiesto, agevolano la comunicazione tra le parti e l’organismo ADR competente, il che può comprendere in particolare:
i)
l’assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti;
ii)
la trasmissione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti dei consumatori relativi ai contratti di vendita e di servizi, che si applicano nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR in questione;
iii)
la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR;
iv)
la trasmissione alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli organismi ADR individuati;
v)
la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR;
b)
presentano ogni due anni, in base alle esperienze pratiche raccolte nell’esecuzione delle loro funzioni, una relazione di attività alla Commissione e agli Stati membri.
3. Il punto di contatto ODR non è obbligato a svolgere le funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto di circostanze nazionali, che il punto di contatto ODR svolga una o più funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro.
5. La Commissione istituisce una rete di punti di contatto («rete di punti di contatto ODR») che consente la cooperazione tra punti di contatto e contribuisce all’esecuzione delle funzioni elencate al paragrafo 2.
6. La Commissione convoca almeno due volte l’anno una riunione dei membri della rete di punti di contatto ODR in modo da consentire uno scambio delle migliori pratiche e una discussione di eventuali problematiche ricorrenti nel funzionamento della piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le regole concernenti le modalità di cooperazione tra i punti di contatto ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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