Art. 6
Verifica della piattaforma ODR
In vigore dal 21 mag 2013
Verifica della piattaforma ODR
1. Entro il 9 gennaio 2015, la Commissione verifica la funzionalità tecnica e la facilità d’uso della piattaforma ODR e del modulo di reclamo, anche per quanto riguarda la traduzione. La verifica è effettuata e valutata in cooperazione con esperti degli Stati membri in materia di ODR e rappresentanti dei consumatori e dei professionisti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della verifica e adotta le misure appropriate per affrontare potenziali problematiche al fine di assicurare l’efficace funzionamento della piattaforma ODR.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione descrive altresì le misure tecniche e organizzative che intende adottare per assicurare che la piattaforma ODR soddisfi i requisiti in materia di tutela della vita privata di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:524:oj#art-6