Art. 4

Definizioni

In vigore dal 21 mag 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento s’intende per: a)   «consumatore»: un consumatore quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE; b)   «professionista»: un professionista quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE; c)   «contratto di vendita»: un contratto di vendita quale definito all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/11/UE; d)   «contratto di servizi»: un contratto di servizi quale definito all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/11/UE; e)   «contratto di vendita o di servizi online»: un contratto di vendita o di servizi in base al quale il professionista, o l’intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore effettua l’ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici; f)   «mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi, quale definito all’, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (11), che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online; g)   «mezzi elettronici»: strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione digitale) e l’archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elettromagnetici; h)   «procedura di risoluzione alternativa delle controversie» («procedura ADR»): una procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’ del presente regolamento; i)   «organismo di risoluzione alternativa delle controversie» («organismo ADR»): un organismo ADR quale definito all’, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE; j)   «parte ricorrente»: il consumatore o il professionista che ha presentato un ricorso tramite la piattaforma ODR; k)   «parte convenuta»: il consumatore o il professionista contro il quale è stato presentato un reclamo tramite la piattaforma ODR; l)   «autorità competente»: un’autorità pubblica quale definita all’, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2013/11/UE; m)   «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d’identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. 2.   Il luogo di stabilimento del professionista e dell’organismo ADR è determinato conformemente all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/11/UE rispettivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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