Art. 4
Definizioni
In vigore dal 21 mag 2013
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) «consumatore»: un consumatore quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE;
b) «professionista»: un professionista quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE;
c) «contratto di vendita»: un contratto di vendita quale definito all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/11/UE;
d) «contratto di servizi»: un contratto di servizi quale definito all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/11/UE;
e) «contratto di vendita o di servizi online»: un contratto di vendita o di servizi in base al quale il professionista, o l’intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore effettua l’ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici;
f) «mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi, quale definito all’, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (11), che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online;
g) «mezzi elettronici»: strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione digitale) e l’archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elettromagnetici;
h) «procedura di risoluzione alternativa delle controversie» («procedura ADR»): una procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’ del presente regolamento;
i) «organismo di risoluzione alternativa delle controversie» («organismo ADR»): un organismo ADR quale definito all’, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE;
j) «parte ricorrente»: il consumatore o il professionista che ha presentato un ricorso tramite la piattaforma ODR;
k) «parte convenuta»: il consumatore o il professionista contro il quale è stato presentato un reclamo tramite la piattaforma ODR;
l) «autorità competente»: un’autorità pubblica quale definita all’, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2013/11/UE;
m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d’identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
2. Il luogo di stabilimento del professionista e dell’organismo ADR è determinato conformemente all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/11/UE rispettivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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