Art. 10 · Risoluzione della controversia

Art. 10

Risoluzione della controversia

In vigore dal 21 mag 2013
Risoluzione della controversia Un organismo ADR che ha accettato di trattare una controversia conformemente all’ del presente regolamento: a) conclude la procedura ADR entro il termine di cui all’, lettera e), della direttiva 2013/11/UE; b) non impone la presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, a meno che le sue norme procedurali prevedano tale possibilità e le parti siano d’accordo; c) trasmette senza indugio le seguenti informazioni alla piattaforma ODR: i) la data di ricevimento del fascicolo relativo al reclamo; ii) l’oggetto della controversia; iii) la data della conclusione della procedura ADR; iv) l’esito della procedura ADR; d) non è tenuto a condurre la procedura ADR tramite la piattaforma ODR.
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