Art. 65

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito 1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto di deposito provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento delle quote o delle unità di Kyoto in un qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo. 2.   I conti di deposito dei gestori, i conti di deposito degli operatori aerei e i conti di deposito personali possono soltanto trasferire quote o unità di Kyoto in un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’, tranne per le seguenti finalità: (a) lo scambio di crediti internazionali ai sensi dell’, (b) la restituzione di quote ai sensi dell’, (c) la soppressione di quote ai sensi dell’, (d) la cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell’.
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