Art. 60
Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote
In vigore dal 2 mag 2013
Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote
1. Il gestore può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota generica fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di gestore al conto unionale dei crediti internazionali per gestori contenuto nel registro dell’Unione.
L’operatore aereo può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota del trasporto aereo fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di operatore aereo al conto unionale dei crediti internazionali per operatori aerei contenuto nel registro dell’Unione.
2. L’amministratore centrale, su richiesta, provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento dei crediti internazionali nel pertinente conto unionale dei crediti internazionali se:
a)
lo status del conto di partenza permette il trasferimento;
b)
la relativa tabella dei crediti ammissibili internazionali è stata inserita nell’EUTL e il gestore o l’operatore aereo è iscritto nella tabella in conformità dell’;
c)
il numero di unità proposto per essere trasferito non supera i crediti ammissibili restanti calcolati secondo il disposto dell’;
d)
tutte le unità proposte nel trasferimento sono ammesse ad essere utilizzate in conformità degli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, dell’ del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della suddetta direttiva.
3. Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per gestori un numero equivalente di quote generiche e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote generiche nel conto di deposito del gestore da cui è partito il trasferimento.
Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per operatori aerei un numero equivalente di quote del trasporto aereo e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote del trasporto aereo nel conto di deposito dell’operatore aereo da cui è partito il trasferimento.
Storico versioni
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